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CSE - coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
PSS - piano sostitutivo di
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Circonvallazione Trionfale, 25 - 00195 Roma - P.Iva 01691600769
web: www.sicurezzaalavoro.com
cell: 3204028432
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e-mail: sicurezzaalavoro.psa@gmail.com
Se affrontari un lavoro per il quale necessita un cantiere, valuta con questo programma
CSE - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
CSP - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
o se bisognerà produrre documenti quali:
Notifica Preliminare
PSC - piano di sicurezza e coordinamento
FSC - fascicolo tecnico dell'opera
 DOCANT di PSA
se ti serve nominare:
La PSA mette a vostra completa disposizione i propri tecnici, ed altri collaboratori esterni di provata esperienza, per incarichi di CSE - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
La pluriennale esperienza della PSA nel campo della cantieristica potrà soddisfare le vostre esigenze.
Il piano è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

IL PSC viene predisposto, nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire, dal Coordinatore per la Progettazione dell'opera.
Nel caso, dopo l'affidamento, dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il CSE. Il CSE quindi provvede alla redazione del PSC.

L' aggiornamento e la modifica del PSC è demandato al CSE Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto

Per valutare se nel tuo cantiere vi è bisogno del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) utilizza il nostro programma Docant che trovi in fondo al foglio.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, e non puo' essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Il PSS si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto.

Viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui si effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Viene aggiornato dall'impresa esecutrice e verificato dagli enti di controllo.

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri si è in assenza di PSC.

Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
verifica l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D.Lgs.81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.Lgs.81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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